
Secondo le ultime ricerche NetComm, il canale di vendita più utilizzato dai consumatori oggi è quello online. Secondo la ricerca svolta dall’Osservatorio E-commerce B2C del Politecnico di Milano, presentata nell’ottobre 2015 e aggiornata a maggio 2016, l’ecommerce è (link: http://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/ecommerce-b2c) in continua crescita. Gli acquisti online superano quelli offline, avvengono non solo tramite le pagine dei siti web corporate ma anche attraverso i social network e mediante le varie Apps sviluppate appositamente per essere sempre sotto gli occhi degli utenti.
Il mercato e-commerce, non avendo confini territoriali, diviene uno “spazio aperto” per il libero scambio attraverso qualsiasi piattaforma. Bisogna però non sottovalutare il panorama legale vigente.
1) “Social shopping” quali sono le normative da rispettare:
L’apertura di un canale e-commerce online tiene conto di un complesso quadro normativo ma allo stesso tempo anche l’espletamento di alcune attività preliminari sia dal punto di vista tecnologico (scelta del provider, del servizio di hosting, ecc) che formale (come gli adempimenti burocratici, fatturazione e pagamenti, consegne e tutela dei dati personali).
Per soddisfare i clienti e per acquisire la loro fiducia bisognerà avere un sistema di pagamento sicuro, clausole contrattuali trasparenti e un sistema di consegna efficace e assistenza post vendita di assistenza veloce .
Tutte le regole che l’imprenditore dovrà seguire per aprire un e-commerce sui social invece non cambiano rispetto a quelle sul sito istituzionale (ossia le previsioni di cui al D.lgs. 70/2203 e al codice del consumo): devono essere chiare le condizioni di vendita, devono essere descritti tutti gli elementi del prodotto con informazioni complete e aggiornate sull’uso del prodotto.
Anche la tutela della privacy deve essere rispettata come ad esempio la modalità di raccolta dei dati personali e il loro uso per scopo di marketing.
2) I concorsi a premi sui Social Network
Spesso i concorsi a premi vengono utilizzati dalle aziende come strumenti di marketing digitale in modo integrato con la strategia di comunicazione.
I concorsi a premio vengono anche usati all’interno delle piattaforme dei social network, sempre nel rispetto però di normative legali vigenti.
I concorsi a premio seguono una normativa prevista dal D. lgs. 430/2001. La legge contiene tutti i principi di base applicabili al concorso o alla manifestazione, in qualunque contesto nel quale essi si svolgano, come ad esempio nei social network.
Il primo punto che emerge dal testo legislativo è il principio di territorialità: il concorso a premi deve essere svolto sul territorio dello Stato.
Del pari, per applicazione del medesimo principio, i destinatari del concorso devono essere cittadini residenti in Italia, la cui partecipazione e i cui dati siano raccolti su server italiani.
In questo caso bisogna però ricordare che tutti i social network sono di origine straniera, quindi non si può realizzare il concorso. La soluzione resta quella di affiancare all’attività del concorso sui social un collegamento ad un sito web dedicato esterno dove oltre a portare a termine l’iscrizione vengono spiegati i termini della partecipazione al concorso.
Si parla in questo caso di “mirroring“, l’unica soluzione suggerita dal Ministero nel caso in cui ci sia un incrocio delle attività svolte si in Italia che all’estero. Consiste dunque nel reindirizzare tutte le attività dei social su un server in Italia, assicurando l’ubicazione delle attività su territorio nazionale. Anche lo svolgimento dell’assegnazione del premio deve risultare su territorio italiano.
Bisogna inoltre rispettare la “fede pubblica”, ovvero la garanzia che le procedure siano trasparenti e affidabili. A questo scopo infatti il Ministero dello sviluppo economico entra nel merito degli accordi commerciali tra i promotori ed i gestori dei social al fine di evitare che la partecipazione alle manifestazioni pubblicizzate sulle piattaforme sia illusoria, verificandone tutta la procedura.
Per utilizzare i social network per il concorso bisognerà necessariamente pubblicare il Regolamento ovvero “le linee guida” sulle pagine web “gestite”
3) Acquisti con le app: il problema della tutela dei dati personali
Il social shopping è l’evoluzione dell’ecommerce tradizionale, adesso gli acquisti avverranno anche attraverso i social network o attraverso le APPs su smartphone (quasi il 5%). Le App sono semplici e rapidi da usare, ed il punto di forza è che sono sempre a portata di mano.
Anche per le App non può fare a meno di ricordare che vige una normativa in merito. Innanzitutto, il venditore deve chiarire quali sono le condizioni di vendita con le informazioni necessarie e obbligatorie come ci ricorda il Codice del Consumo (art. 48 e ss. D.lgs.206/2005).
Come tutte le altre attività bisognerà prevedere un’informativa per i dati personali altrui sintetica e completa e su questo Il c.d. “Gruppo Articolo 29” (detto anche WP art. 29), che riunisce i Garanti della protezione dei dati personali di ciascuno stato membro comunitario, ha infatti adottato un parere che esamina i rischi fondamentali per la protezione dei dati derivanti dalle applicazioni per terminali mobili.
Nel parere sono indicati, in particolare, gli obblighi specifici che, in base alla legislazione Ue sulla privacy, sviluppatori, ma anche distributori e produttori di sistemi operativi e apparecchi di telefonia mobile, sono tenuti a rispettare.
Questo viene preso in considerazione perché tutte le applicazioni sono in grado di raccogliere una grande quantità di dati personali.
Ecco perché il parere del WP art. 29 individua precise raccomandazioni e obblighi per ciascuno degli attori coinvolti, evidenziando che la protezione di dati personali degli utenti e la relativa sicurezza sono il risultato di azioni durature e coordinate di sviluppatori, produttori dei sistemi operativi e distributori (gli app-stores, appunto).
Il Garante Privacy italiano, su questo fronte, ha suggerito di seguire le “buone prassi” fin dalle fasi iniziali di sviluppo e creazione delle app e in aggiunta, l’Autorità specifica la necessità di definire e comunicare chiaramente i tempi di conservazione dei dati raccolti, anche mediante l’impiego di icone user friendly che segnalino in modo inequivoco gli specifici trattamenti di dati che sono “in corso” (ad esempio, l’attività di geolocalizzazione).
Ad avviso delle istituzioni, non devono inoltre mancare punti di contatto e assistenza che consentano sempre l’esercizio dei diritti connessi alla tutela della propria riservatezza, protetti e garantiti sia dal Codice della privacy italiano (art. 7 e ss.) sia dal nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016.
Un’impresa che, prima di entrare nel settore del commercio elettronico, abbia curato con particolare attenzione tutti gli aspetti cruciali, legali e strategici della propria attività, ha senz’altro buone possibilità di creare una rete di vendita che funzioni e porti sviluppo e guadagno al propri
Commenti recenti