Mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento ai figli: l’inadempimento non sempre integra il reato ex art. 570 c.p.

Il Tribunale di Marsala sposando l’orientamento della Corte di Cassazione Penale (sentenza N. 15898 del 09/04/2014) ha stabilito che il comportamento di chi, onerato in sede civile dell’obbligo di versare i mezzi di sussistenza ai propri familiari, non vi provvede, non sempre incorre in responsabilità penale.

Nella fattispecie in esame  il soggetto obbligato, dopo aver perso il lavoro, aveva saltuariamente corrisposto l’assegno di mantenimento per i figli, riducendone talvolta l’importo; ciò aveva scatenato la reazione dell’ex moglie che lo aveva querelato per violazione di cui l’art. 570 c.p.

La difesa dello Studio Legale Rallo tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla pubblica accusa, aveva prodotto nel corso del giudizio idonea documentazione comprovante lo stato di indigenza dell’imputato nonché certificazione attestante lo stato di disoccupazione dello stesso. Inoltre sempre nel corso dell’istruttoria dibattimentale è emerso altresì come effettivamente, durante il periodo in cui era venuto meno l’assegno di mantenimento in favore dei figli, di fatto gli stessi avevano beneficiato dell’aiuto economico dei nonni materni e del compagno della madre.

Pertanto facendo leva sugli insegnamenti dateci dalla Suprema Corte di Cassazione l’Avvocato Rallo ha fatto riflettere su come non può esserci equiparazione tra il concetto penalistico di “mezzi di sussistenza” con quello civilistico di “mantenimento”, con la conseguenza che ogniqualvolta il Giudice  si trovi innanzi alla presunta violazione prevista dall’articolo 570 c.p. deve preliminarmente stabilire se l’inadempimento dell’imputato ha privato o meno i soggetti beneficiari di tali mezzi, dal momento che l’ipotesi delittuosa de qua non può assumere carattere sanzionatorio del mero inadempimento del provvedimento reso dal Giudice Civile.