Lo Studio Legale Rallo nel corso della sua pluriennale esperienza ha accertato che nell’industria aeronautica manchi ancora questo tassello fondamentale, quel passo in più che metta in una produttiva connessione la compagnia aerea, gli operatori del servizio turistico ed il passeggero.
L’avvocato Rallo ha istituito presso lo studio una divisione specializzata dedicata appositamente alla protezione dei consumatori dell’aviazione del dipartimento trasporti e cerca di preservare i suoi clienti nelle cause dei disservizi aerei.Il Regolamento 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
La disciplina di questo Regolamento comunitario si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto in uno Stato Membro e ai passeggeri in parenza da un aeroporto di uno Stato non appartenente alla comunità europea ma con destinazione in un aeroporto di uno Stato Membro e, quindi, prescinde dalla nazionalità del passeggero e del vettore.
In caso di negato imbarco
Si considera “negato imbarco” il rifiuto di trasportare passeggeri che si siano presentati all’imbarco secondo le modalità e l’ora indicata nella prenotazione confermata, anche telefonicamente e via internet.
Quest’ipotesi è assai frequente e si verifica nel 90% dei casi nell’ipotesi di overbooking, ossia qualora la Compagnia aerea venda biglietti o accetti prenotazioni in numero superiore rispetto ai posti realmente disponibili in aereo.
In tali casi, la Compagnia aerea deve innanzitutto fare appello al fine di reperire altri passeggeri disposti a rinunciare volontariamente alla prenotazione, in cambio di determinati benefici da concordare e fatta salva l’assistenza prevista per l’ipotesi di ritardo del volo.
Il passeggero a cui viene negato l’imbarco ha diritto, oltre che all’assistenza prevista in caso di ritardo, ad una compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro a seconda della tratta aerea.
In caso di cancellazione del volo
Mentre in caso di negato imbarco l’aereo parte lasciando “a terra” uno o più passeggeri per i quali non vi sono posti disponibili nel volo prenotato, la cancellazione del volo consiste nella mancata effettuazione di un volo originariamente previsto.
In questo caso, la Compagnia aerea è tenuta a informare il passeggero della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
Tuttavia, nel caso offra al passeggero un volo alternativo, l’informazione può essergli fornita nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima, se il volo offerto prevede la partenza non più di due ore prima dell’orario originariamente previsto e l’arrivo alla destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario previsto oppure meno di sette giorni prima, se il volo offerto prevede la partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e l’arrivo alla destinazione finale meno di due ore dopo l’orario previsto.
Qualora la Compagnia aerea non abbia informato il passeggero della cancellazione del volo o non abbia rispettato i termini previsti, deve offrire al passeggero, in alternativa:
il rimborso del biglietto entro sette giorni ed un volo di rientro verso il punto di partenza non appena possibile;
l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile o ad un data successiva di suo gradimento
In caso di ritardo prolungato dell’aereo
Si considera ritardo l’ipotesi in cui l’orario di partenza venga posticipato:
– di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
– di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1500 e 3500 km;
– di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui sopra.
In tali casi, la Compagnia aerea deve offrire al passeggero:
pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
due chiamate o due messaggi fax, telefax o posta elettronica;
il pernottamento in albergo ed il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione, quando l’orario di partenza sia rinviato al giorno successivo;
il rimborso del biglietto in contanti o, previo accordo, in buoni viaggio o altri servizi, entro sette giorni ed il volo di rientro al luogo di partenza non appena possibile a spese della Compagnia stessa, quando l’orario di partenza è ritardato di almeno cinque ore.
IL RISARCIMENTO DEI DANNI
In ogni caso, la Compagnia aerea è tenuta a risarcire i danni subiti dal passeggero in conseguenza del negato imbarco, della cancellazione del volo e del ritardo prolungato.
Secondo la recente giurisprudenza, il vettore aereo deve innanzitutto fornire al passeggero tutte le informazioni sulla causa dell’inadempimento (totale o parziale) della prestazione di trasporto, poiché diversamente dovrà risarcire al passeggero il danno per lo stress causato dalla situazione di incertezza, anche nell’ipotesi la causa del ritardo non gli sia imputabile.
Inoltre, in materia di trasporto aereo sussiste una presunzione di responsabilità a carico della Compagnia aerea, per cui quest’ultima dovrà risarcire i danni arrecati ai clienti, salvo non dimostri che il fatto è derivato da circostanze del tutto eccezionali che non si sarebbero potute evitare con la normale diligenza nonché di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Il risarcimento spettante al passeggero può riguardare, non solo il danno economico, ma anche il danno morale ed esistenziale per il pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere della vacanza senza subire quel disagio psico-fisico per la mancata realizzazione del programma previsto e per la forzata permanenza nella località straniera.
Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale in volo sarebbe dovuto arrivare. Pertanto qualora avete subito ritardo aereo, overbooking o cancellazione del vostro volo non esitate a contattare lo studio legale Rallo.