Il settore del trasporto aereo ha conosciuto una rapida espansione ed evoluzione negli ultimi quindici anni, da quando l’ingresso delle compagnie cosiddette low cost ha da un lato aperto il mercato aereo a fasce di popolazione che prima ne erano escluse per i costi elevati, dall’altro stimolato la concorrenza anche fra le compagnie di bandiera (full service carriers). I vettori low cost detengono ormai una fetta più che consistente dei voli “leisure” in ambito intra-UE (nel mercato business le compagnie tradizionali tengono ancora bene) ed hanno in parte eroso il bacino di utenza dei voli charter, che tuttavia rimangono i soli voli economici di lungo raggio. Ne hanno chiaramente beneficiato sia i turisti che le imprese, che hanno avuto accesso a viaggi di media e lunga percorrenza, con un costo nettamente inferiore allo spostamento in automobile e talora anche a quello in treno.

Il rovescio della medaglia è che l’incremento del traffico ha messo a dura prova sia le infrastrutture aeroportuali che la gestione dei servizi, con un aumento esponenziale dei ritardi, delle cancellazioni, dei bagagli smarriti. L’importanza del settore, dal cui buon funzionamento dipendono in parte la concreta integrazione del mercato interno europeo e la reale attuazione del diritto alla libera circolazione dei cittadini in ambito UE, ha spinto la Commissione Europea a monitorare con attenzione il trasporto aereo ed emanare specifici provvedimenti normativi, tesi a garantire sia l’efficienza e sicurezza dello stesso, che il rispetto dei diritti dei passeggeri.

Il trasporto di animali domestici ad esempio, come bagaglio registrato o di cabina, è consentito a determinate condizioni ed è sempre soggetto a preventiva prenotazione. L’animale domestico è inoltre considerato al di fuori della normale franchigia bagaglio ed è perciò soggetto al pagamento del supplemento di eccedenza, a peso o a pezzo a seconda dell’itinerario.

Una sentenza per certi versi “storica” è stata emessa in questi giorni dal Tribunale di Marsala che ha condannato la compagnia aerea Alitalia al risarcimento del danno nei confronti del proprietario del cane. Non ha voluto imbarcare il cane nonostante un regolare biglietto, per questo Alitalia dovrà risarcire i danni. A deciderlo il Tribunale civile di Marsala secondo il quale, nel comportamento della compagnia aerea, «è possibile configurare il dolo incidente», nonché «la mancanza della buona fede e il preordinato disegno di non voler informare la clientela dei diritti ad essa spettanti». Il fatto è accaduto il 23 dicembre 2012 all’aeroporto di Milano Malpensa.

Di seguito riportiamo i link delle notizie:

http://www.milanotoday.it/cronaca/cane-non-puo-volare-alitalia-condannata.html

http://trapani.gds.it/2016/02/10/niente-cane-sull-aereo-alitalia-condannata_472969/

http://www.quotidiano.net/animali/animali-cane-aereo-1.1722029

http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/02/09/news/alitalia_cane_a_milano-133075592/

http://ilmattinodisicilia.it/16742-alitalia-condannata-dal-tribunale-di-marsala-non-ha-fatto-imbarcare-un-cane/

http://www.lastampa.it/2016/02/10/societa/lazampa/cane-cani/alitalia-condannata-per-negato-imbarco-di-un-cane-a-milano-mfP3kVAQ61EUpOA3OD23bP/pagina.html

http://www.ilmiocane.org/alitalia-condannata-per-negato-imbarco-di-un-cane-a-milano/

http://www.travelnostop.com/news/cronaca/negato-imbarco-di-un-cane-alitalia-dovra-risarcire-1580-euro_131327

 

2 commenti su “Disservizi del trasporto aereo: negato imbarco al cane

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