Nella giornata mondiale delle Ostetriche, il 5 Maggio 2016, ci piace ricordare in un post quali sono i diritti della partoriente di cui in questo periodo si parla tanto.

La nascita di un figlio è sempre un momento molto atteso e la maggior parte dei genitori aspetta questo evento con una certa ansia, mitigata però dalle tecnologie moderne che permettono oggi di monitorare in modo costante lo sviluppo del feto e quindi sapere in anticipo, e in alcuni casi anche intervenire, se vi sono delle anomalie nella sua formazione.

Nonostante  l’uso e il ricorso frequente alle nuove tecniche non sono mancati casi di neonati venuti alla luce con gravi problemi non diagnosticati, nonostante la gestante abbia eseguito tutti i controlli. In questo caso si parla di malasanità da parto per mancata diagnosi di malformazioni fetali.
Questa casistica però non esaurisce la fattispecie riportabile alla malasanità da parto perché in altri casi si sono verificati errori medici durante il parto e questo ha creato problemi sia al feto sia alla partoriente. In tutti questi casi per ottenere tutela durante il parto in ospedale .

Già nel 2014, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) denunciava come, in tutto il mondo, molte donne siano vittime di trattamenti “irrispettosi, negligenti o abusanti”

A questo proposito riportiamo il link della carta dei diritti della partoriente http://www.associazioneitalianaostetricia.it/documenti/Cartadeidirittidellapartoriente.pdf

Ma si può parlare di risarcimento del danno per malasanità?

Per quanto riguarda la malasanità da parto con errore medico durante il parto, i casi più frequenti riguardano il ritardo nell’esecuzione di un cesareo, ma anche manovre inopportune durante il parto, ad esempio con rottura della clavicola del neonato, ipossia (mancata ossigenazione) del feto, errate manovre di rianimazione, danni dovuti all’uso di forcipe o ventosa. Non sono mancati casi di risarcimento in caso di perdita del feto, aborto spontaneo, in seguito a villocentesi e amniocentesi, ciò anche se la pericolosità di tali esami è notoria.
Il risarcimento per malasanità da parto è dovuto non solo nel caso in cui l’errore abbia riguardato direttamente il feto, ma anche nel caso in cui lo stesso abbia riguardato la madre. Sono da ricomprendere nella casistica i danni dovuti ad un’errata terapia per la fertilità, mancata diagnosi di un tumore ai genitali della madre, prescrizioni di terapie senza i dovuti controlli errori che portano all’asportazione dell’utero e quindi perdita di possibilità di nuove gravidanze.

Si può parlare di risarcimento danno per malasanità da parto quando vi è la presenza di colpa o dolo. A ciò deve essere aggiunta la valutazione del danno in base alla gravità del problema causato. È bene sottolineare che se il fatto è stato commesso con dolo o colpa grave, oltre a far nascere il diritto al risarcimento del danno, porta anche ad un reato  ex art. 589 e 590 del codice penale.
Nella maggior parte dei casi per il medico si tratta di responsabilità contrattuale, ma non può essere ignorata la sentenza del tribunale di Milano che, interpretando la legge Balduzzi del 2012, stabilisce che se il paziente si è rivolto ad una struttura è in capo a questa che vi è responsabilità contrattuale, con prescrizione in 10 anni e onere di provare l’assenza della colpa o del dolo ricadente sulla struttura. Il medico, o l’equipe, che, invece, ha materialmente commesso il fatto in questo caso risponde di errore extracontrattuale con prescrizione in 5 anni ed onere di provare l’errore e la colpa/dolo ricadente sulla parte ricorrente.

 

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