Negli ultimi anni “allevare regolarmente” fauna autoctona è diventata un’impresa assai ardua se non impossibile. La normativa nazionale e regionale vigente in tema di detenzione e di allevamento di fauna selvatica autoctona ha più volte suscitato perplessità e dubbi interpretativi.
Tali questioni emersero per la prima volta nel 1992, con l’introduzione nel nostro ordinamento della c.d. “legge sulla caccia” (L. 11febbraio,1992,n.157).
Il problema infatti che affligge gran parte di allevatori e amatori è quello di essere soggetti ad una disciplina che trova la sua fonte normativa e regolamentazione in una serie di leggi riguardanti proprio la caccia.
Come è possibile che il legislatore nazionale abbia assimilato il cacciatore all’allevatore?
Non vi sembra una forzatura quello di equiparare un soggetto che uccide ad uno che alleva. Lo stesso tenore dell’articolo 17 della legge nazionale recita “le regioni autorizzano…” . Invece molto spesso ritroviamo nei regolamenti regionali la dizione “…può autorizzare“, non vi sembra una discrezionalità abusiva quella delle regioni che possono o meno concedere l’autorizzazione ai fini dell’allevamento di fauna selvatica autoctona?
Se un amatore in una mostra ornitologica decidesse di acquistare una coppia di cardellini con relativa documentazione “certificazione di provenienza“, rischierebbe tuttavia, di trovarsi senza alcuna risposta da parte degli enti deputati al rilascio dell’autorizzazione all’allevamento, dal momento che ogni Regione adotta un proprio disciplinare.
A chi dovrei dunque rivolgermi per far rispettare il mio diritto di allevare?
La legge Nazionale infatti non prevede alcuna limitazione numerica di soggetti. Sarebbe un paradosso un controllo delle nascite rispetto alla libera uccisione di molti animali “cacciabili”.
Invece alcune Regioni pongono limiti assurdi; in Toscana, ad esempio, è possibile allevare una sola coppia di “fringillidi”; alcune Regioni prevedono un Registro di allevamento, alcune vidimato, altre non vidimato; Comunicazioni a fine anno dei soggetti detenuti; rinnovo e autorizzazione ogni anno, ogni 5 anni, o ogni 6 anni, o addirittura non necessaria come la Lombardia.
Alcune regolamentano oltre alla detenzione e allevamento delle “specie cacciabili e fringillidi” (come previsto dalla Legge Nazionale) anche gli “esotici”, ignorando che esista anche la CITES (Cessione di Esemplari Vivi di Specie Iscritti all’allegato 7 di cui all’art. Reg. CE n.939/97 del 26 Maggio 1997 ed allegato B al Regolamento CE del 18 Novembre 1997). Quindi non di loro competenza.
Tuttavia un vero e proprio traguardo sembra essere stato raggiunto recentemente in Sicilia con l’emanazione del Decreto 1371 del 22 dicembre 2015 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2015.
La Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – ha emesso il nuovo disciplinare, tanto atteso, relativo all’ALLEVAMENTO DI FAUNA AMATORIALE ED ORNAMENTALE (Decreto Regione Siciliana n° 1371)
Tale disciplinare apporta alcune modifiche ed integrazioni a quello già in vigore (D.A. del 30 giugno 1998 pubblicato sulla G.U.R.S. del 26 settembre 1998, n° 48) per essere adeguato alla recente Giurisprudenza e soprattutto per ottenere uno snellimento delle procedure.
Le novità del nuovo decreto, pubblicato sulla G.U.R.S. del 22 gennaio 2016, attengono in buona sostanza ad alcune modifiche ed integrazioni del precedente D.A. e riguardano nello specifico:
– Introduzione all’interno del disciplinare di una sezione dedicata all’ “allevamento e/o detenzione di fauna proveniente da soggetti nati in cattivita’” – Distinzione netta tra ALLEVAMENTI di soggetti nati in cattività e DETENZIONE autorizzata di pochi soggetti (fino a 5 esemplari) di soggetti nati in allevamento.
– Possibilità di impiantare un allevamento (o una detenzione) con una semplice COMUNICAZIONE di possesso di soggetti inanellati e provenienti da allevamenti già autorizzat (e non più a seguito di autorizzazione, con il lungo iter di cui sappiamo). NON E’ PIU’ PREVISTA ALCUNA AUTORIZZAZIONE BASTA UNA SEMPLICE COMUNICAZIONE realizzata nei modi e nei termini descritti nel disciplinare.
– Specifica indicazione delle dimensioni minime per le gabbie di allevamento e detenzione. Le condizioni richieste per il locale di allevamento/detenzione ricalcano per larghe linee quelle del precedente disciplinare e vanno solamente autocertificate (con conseguente assunzione di responsabilità) e comunicate da parte del proprietario detentore/allevatore. Basta quindi autocertificare di essere in regola con le prescrizioni di legge previste, e comunicarle alle autorità preposte.
Di seguito si riporta il link sul nuovo disciplinare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 22 gennaio 2016.